Effetti dell’alcol e infortuni lavorativi
E’ noto che l’assunzione di bevande alcoliche nei luoghi di lavoro e in occasione di lavoro comporta:
- ridotta capacità produttiva;
- errori nelle procedure, incidenti con danni a macchinari;
- perdità di efficienza lavorativa;
- aumento degli infortuni lavorativi.
Per l’Italia si stima che gli infortuni nei luoghi di lavoro correlati all’assunzione di alcol siamo mediamente 10’000 all’anno.
Riferimenti normativi
Per quanto riguarda i riferimenti normativi in Italia la materia è disciplinata da più testi, ed in particolare:
- Legge 125 del 30 marzo 2001 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”;
- Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome.
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: ( Allegato IV Punti 1.11.3.2 e 1.11.3.3; Art. 111 comma 8; Art. 41 comma 4 ).
Anche il D.lgs 38 del 23 febbraio 2000 ” Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” all’art 12 “Infortunio in itinere” interviene sulla materia, ed in particolare:
- [omissis] Restano esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni [omissis]
In Italia, l’attuale normativa prevede due aree di intervento:
- Divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- Esecuzione della sorveglianza sanitaria per escludere una condizione di alcoldipendenza.
Per quanto riguarda il primo punto, divieto di somministrazione, interviene il D.lgs 81/08 (testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – TUSSL) all’allegato IV – requisiti dei luoghi di lavoro:
1.11.3.2 E’ vietata la somministrazione di vino, birra e di altre bevande alcoliche all’interno
dell’azienda;
1.11.3.3 E’ tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l’orario dei pasti.
L’art 111 D.lgs 81/08 al comma 8 “Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota” prevede che:
Comma 8 – Il datore di Lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande
alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.
Le sanzioni contravvenzionali previste al riguardo all’interno del testo unico sono importanti:
Allegato IV del D. Lgs. 81/08 sanzione per il datore di lavoro(art. 68 comma 1 lett. b) : arresto da tre mesi a sei mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro;
Art. 111 del D. Lgs. 81/08 sanzione per il datore di lavoro (art. 159 comma 1 lett. c): arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro.
Per quanto riguarda invece Legge 125 del 30 marzo 2001 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”., all’art 1 ritroviamo al definizione di bevanda alcolica e bevanda superalcolica:
- bevanda alcolica: ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi;
- bevanda superalcolica: ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 21% in volume.
La stessa legge all’art. 15 “Disposizione per la sicurezza sul lavoro” prevede che:
- Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi individuate con decreto del Ministro del
Lavoro [omissin] è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. - Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi [omissis] ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico–riabilitative e socio– assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
Provvedimento 16 marzo 2006
Il provvedimento 16 marzo 2006 Conferenza Permanente Stato Regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano nell’allegato 1 individua le attività lavorative a rischio di infortuni per le quali è prevista la possibilità di essere sottoposti ad un controllo alcolimetrico:
- Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’epletamento dei seguenti lavori pericolosi [omissis] (impiego gas rtossici, conduzione generatori di vapore etc.);
- Dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 D.lgs 334 del 17 agosto 1999);
- Sovrintendenza ai lavori previsti dagli art. 236 e 237 del DPR 547 del 27 aprile 1955 (art. 236: lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas e vapori tossici od asfisianti – art. 237: lavori entro tubazioni, canalizzazioni e simili nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosive);
- Mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo, medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
- Vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
- Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- Mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
- Mansioni inerenti le attività di trasporto (ad es. guida veicoli patente B, C, D, E; guida taxi; ADR; personale circolazione treni; personale marittimo; addetti alla guida di macchine movimentazone terra e merci);
- Addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi.
- Lavoratori addetti ai comparti dell’edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza.
- Capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione.
- Tecnici di manutenzione degli impianti nucleari.
- Operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi.
- Tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
Caratteristiche del provvedimento 16 marzo 2006:
- Divieto di somministrazione e di assunzione di alcolici sul posto di lavoro: il Datore di Lavoro deve vietare la somministrazione di bevande alcoliche in ogni luogo (mensa, spaccio aziendale, distributori automatici, ecc.) e in ogni tempo di lavoro; deve formalizzare il divieto mediante comunicazione scritta al lavoratore; deve instaurare un sistema di verifiche periodiche per valutare il rispetto del divieto; deve adottare eventuali azioni sanzionatorie contrattuali in caso di mancato rispetto del divieto. Il divieto di assunzione deve essere inteso come divieto di assunzione durante e immediatamente prima dell’orario di lavoro;
- Fattore di rischio legato allo stile di vita e non all’ambiente di lavoro;
- Possibilità per i lavoratori di essere sottoposti ad un controllo alcolimetrico.
Problematiche applicative e operative del controllo alcolimetrico
I controlli alcolimetrici finalizzati a verificare il rispetto del divieto di assunzione non rappresentano accertamenti rientranti tra quelli previsti per la sorveglianza sanitaria dei
lavoratori.
Nel controllo alcolimetrico si pone il problema di quando effettuare il controllo e su quale matrice biologica. Anche la scelta della metodica da impiegare nei controlli costituisce sicuramente un aspetto significativo che ha nel tempo alimentato discussioni tra gli addetti ai lavori.
Per quanto riguarda invece il limite alcolemico il limiti 0,0 g/L dovrebbe essere assunto ai fini del controllo delle condotte vietate dall’art. 15 della Legge 125/01 (problema dell’assunzione fuori dal luogo di lavoro). Tra l’altro l’esito del controllo andrà sempre comunicato al lavoratore e, nel rispetto della tutela dei dati sanitari personali, al datore di lavoro.
Altra problematica è quella relativa all’obbligatorietà dei controlli alcolimetrici, non è cioè chiaro quale debbe essere la condotta del medico competente e del datore di lavoro in caso di rifiuto da parte del lavoratore di sottoporsi ai controlli.
Nell’insieme tali problematiche hanno generato due contrapposti modelli interpretativi della normativa in materia verifica di alcol dipendenza nei luoghi di lavoro:
- modello “proibizionista” (non deve essere effettuata SS mirata alla verifica di condizionedi alcol dipendenza),
- modello “possibilista”.
Modello “proibizionista”:
Manca per l’alcol un provvedimento specifico come quello del 30 ottobre 2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza che indica espressamente, all’articolo 1, l’obbligatorietà della sorveglianza sanitaria per le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità o la salute propria e di terzi, individuate nell’Allegato I della citata norma.
Inoltre è da sottolineare che nel nostro ordinamento se un accertamento sanitario sui lavoratori non è obbligatorio allora è vietato (Legge 300/1970).
Tra l’altro, l’alcol non è presente nelle tabelle I e II delle sostanze stupefacenti e psicotrope sottoposte a controllo e vigilanza da parte del Ministero della Salute (art. 13 e 14 DPR 309/90).
Altro aspetto importante, la diagnosi di alcol dipendenza, come stabilito dal Manuale Statistico e Diagnostico delle Malattie Mentali, viene effettuata attraverso la verifica del comportamento e la presenza dei sintomi di astinenza senza il riferimento ad accertamenti ematologici e su altri fluidi biologici.
Modello “possibilista”:
Fondamentale supporto al modello possibilista viene dal TUSSL. Infatti all’art. 41 comma 4 il D.lgs 81/08 specifica che “nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) – visita medica preventiva, visita medica periodica e visita medica in occasione del cambio mansione – sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”.
I “casi” previsti dalla normativa sono elencati all’alegato I del provvedimento 16 marzo 2006, già illustrato in precedenza.
Per qaunto riguarda invece le “condizioni previste dall’ordinamento” poiché non è previsto un rinvio normativo specifico si deve fare riferimento a quanto previsto in generale per le attività di sorveglianza sanitaria in particolare dall’art. 25 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 81/2008 secondo il quale il medico competente “programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”.
Prospettive
Il quadro normativo attuale in materia di verifica dell’assunzione di alcol e droghe nei luoghi di lavoro comprende più provvedimenti fra loro non coerenti. Questo a dimostrazione di come il problema dell’assunzione di droghe e alcol, nonchè della relative dipendenze, sia stato affrontato in maniera superfiaile e disorganica, lasciando quindi purtroppo molto spazio alla libera interpretazione. Ne è dimostrazione il fatto che, le mansioni a rischio, in riferiemnto all’assunzione di alcol e droghe, vengono individuate in elenchi differenti e non congruenti nei relativi provvedimenti, in particolare il provvedimento del 30 ottobre 2007 e il provvedimento 30 marzo 2006, rispettivamente per droghe e alcol. Inoltre, per quanto riguarda l’alcol, a differenza delle droghe, non sono stati emanati provvedimenti specifici per regolamentare le metodologie di campionamento e analisi.
Recentemente, ed in particolare il 04.10.2016, il Ministero della Salute ha trasmesso alla Conferenza Stato Regione il testo definito dell’Intesa “Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all‘assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l’accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza“.
Tale documento, sebbene non ancora ufficialmente approvato, dovrebbe regolamentare i controlli in relazione all’assunzione di alcol e droghe in modo più organico con un unico elenco di mansioni rischio.
L’articolo è stato tratto dalla presentazione ASLAL di M. Ruvolo e G. Fracchia.
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