In una recente conferenza stampa il governatore del Veneto Luca Zaia ha esclamato “maledette mascherine…” facendo riferimento al fatto che questi preziosi DPI (dispositivi di protezione individuale) sono al momento difficili da reperire a livello globale.
Sebbene nelle ultime settimane e negli ultimi giorni il governo centrale e i governi regionali si siano dati molto da fare per reperire DPI respiratori per il nuovo Coronavirus, rimane oggettivamente difficile acquistare mascherine FFP2 e FFP3. Tali dispositivi sono specifici per il filtraggio di aerosol solidi e liquidi e quindi in grado di bloccare con elevata probabilità anche il virus SARS-CoV-2, agente eziologico della COVID-19.
Le mascherine chirugiche verdi/azzurre che generalmente indossano i medici in sala operatoria per non infettare i pazienti NON sono DPI !!
Tali dispositivi sono stati progettati per proteggere il paziente e non il medico!
Sono comunque dei dispositi medici soggetti ad una normativa specifica per la loro produzione e immissione sul mercato.
Inoltre, è stata dimostrata la loro efficacia nella protezione del soggetto che le indossa anche contro il nuovo Coronavirus SARS-CoV-2
Vista la penuria di mascherine FFP2 e FFP3, per non parlare dei prezzi proibitivi ai quali sono proposte, il governo ha emanato dei provvedimenti permettendo quindi delle deroghe…le mascherine chirurgiche possono essere utilizzate nei luoghi di lavoro, anche non sanitari, in sostituzione delle FFP2 e FFP3. Inoltre, sia le chirugiche che le filtranti P2 e P3 possono essere immesse sul mercato senza marcatura CE (che significa “conformità europea” e NON comunità europea come molti credono, cioè rispetto di requisiti specifici prestazionali e di sicurezza normati a livello europeo).
Di seguito riporto alcuni articoli dei provvedimenti di legge sopra menzionati per quanto riguarda le deroghe all’immissione sul mercato e all’utilizzo nei luoghi di lavoro.
Dimenticavo, per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento mascherine, UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) in questo periodo emergenziale ha messo gentilmente a disposizione gratuitamente (scaricabili in formato PDF) alcune norme specifiche sui filtranti antipolvere (per capirsi le FFP2 e P3).
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 34. Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
- Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all’ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020 n. 630, sono autorizzati, nell’ambito delle risorse disponibili per la gestione dell’emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell’intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- In relazione all’emergenza di cui al presente decreto, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L’efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.
- In relazione all’emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 15
(Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione
individuale)
- Fermo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
- I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori
devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L’Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti. - I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente
normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti - Qualora all’esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio.
Art. 16
(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)
- Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
- Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
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